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Detrazioni fiscali

CONTO TERMICO!  Cos'è, come funziona e come richiedere gli incentivi... 

http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx

dev'essere pensato se siete in procinto di sostiuire la vs. caldaia, avete una casa singola con falda del tetto con buona esposizione (est - sud -owest) e almeno 20-30 mq disponibili per i pannelli. Il concetto si applica solo per gli impianti che utilizzano il solare per integrare l'impianto di riscaldamento e si basa sui mq di pannelli che installiamo es . con 6-8 pannelli arriviamo fino a 6800€ di incentivo in 2 anni. si tratta di un contributo una-tantum in 2 trance erogati dallo stato quindi si deve obbligatoriamnte seguire un iter di richiesta che dev'essere fatto da un ingegnere abilitato.

Ne vale la pena se oltre al riscaldamente avente idea anche di mettere mano all'isolamnto della vs. abitazione... non sempre basta cambiare il metodo per scaldare, spesso basterebbe contenere le dispersioni. Al momento sto preparando dei kit per darvi un prodotto già completo. se siete interessati sentiamoci allo 039-323167 saluti Pirovano.


DETRAZIONI PROROGATE PER TUTTO IL 2014:  IL RISPARMIO CONTINUA!

 Anche nel 2014, grazie alla “legge di stabilità” (L. n. 147 del 27/12/13) che ha prorogato le detrazioni fiscali, il risparmio continua! Per un anno è possibile beneficiare ancora della:

 DETRAZIONE 50% IRPEF per “ristrutturazioni edilizie” ed interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti (ad es. sostituzione della caldaia con un modello ad ‘alto rendimento’),

 DETRAZIONE 65% IRPEF - IRES per le “riqualificazioni energetiche” degli edifici esistenti (ad es. sostituzione caldaia con modello a condensazione o pompa di calore, installazione di pannelli solari termici).

 

IMPORTANTE: AL 30/06/2013 L'ALIQUOTA 36% E' INNALZATA AL 50% (QUINDI DOVE TROVATE SCRITTO DETRAZIONE 36% CONSIDERATE DETRAZIONE 50%)

Conto energia termico: al via gli incentivi alle fonti rinnovabili termiche
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2013 il Decreto 28 dicembre 2012 "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" che - attraverso un nuovo sistema di incentivazione - consente di dare impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
La tabella di sintesi presente all'interno del testo del decreto chiarisce i soggetti ammessi all'incentivo (privati e/o Amministrazioni Pubbliche) e la durata dell'erogazione (un periodo di tempo fra i due e i cinque anni), in base alla tipologia degli interventi, che dovranno riguardare edifici esistenti. La copertura dell'incentivo sarà comunque non superiore al 40% delle spese sostenute.
Il Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) - il soggetto deputato all'erogazione degli incentivi - pubblicherà sul proprio sito internet - www.gse.it - la “scheda-domanda” per fare richiesta d'incentivo (la procedura avverrà esclusivamente per via telematica).
Va ricordato che fino al 30 giugno 2013, si potrà quindi scegliere se, una volta realizzati gli interventi, accedere alla detrazione fiscale del 55%, oppure fare richiesta per il nuovo incentivo "Conto energia termico".
Documentazione
Testo del Decreto 28 dicembre 2012
In particolare:
Art 3 - Soggetti ammessi
Art. 4 - Tipologie di interventi incentivabili
Art. 5 - Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo
Art. 7 - Procedura di accesso agli incentivi

LUGLIO 2012 - Pubblicato il “Decreto Sviluppo”: facciamo il punto sulle Detrazioni!
 
Il 26/06/2012 è stato finalmente pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147, il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 – intitolato “Misure urgenti per la crescita del Paese”, ma noto come “Decreto Sviluppo” – contenente alcune novità sulle detrazioni fiscali 36 e 55%.
 
Questo il testo dell’articolo di interesse:
 
«Art. 11 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
3.  All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.»
 
Possiamo schematizzare così le nuove disposizioni:

Detrazione RISTRUTTURAZIONI

fino al 25 giugno 2012
dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013
dal 1° luglio 2013 in poi
36% (max 48.000 €)
50% (max 96.000 )
36% (max 48.000 €)

 

Detrazione RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 
55% (*)
50% (*)



*) Il limite di detrazione delle spese sostenute varia a seconda dell’intervento.


In pratica:


–  la DETRAZIONE IRPEF per le RISTRUTTURAZIONI degli edifici, resa permanente ad inizio anno (*), è innalzata – dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 – dal 36 al 50%. Il limite di detrazione delle spese sostenute passa, nello stesso periodo, da 48.000 euro a96.000 euro per unità immobiliare (la “maggiorazione”, in pratica, vale un anno e poi si tornerà – dal 1° luglio 2013 – al 36% e ad un max di 48.000 euro per unità immobiliare).
 
Questa detrazione, da ripartire in 10 anni, è applicabile anche alla realizzazione di “opere finalizzate al risparmio energetico”quali, ad esempio, la sostituzione di un vecchio generatore con una caldaia ad “alto rendimento” come le caldaie convenzionali – ovvero non a condensazione – descritte sul sito Immergas;
 
–  la DETRAZIONE (IRPEF o IRES) per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA degli edifici, prevista al 55% fino al 31 dicembre 2012, sarà prorogata – dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 – ma al 50%.
 
Questa detrazione, da ripartire in 10 anni, è applicabile:
-  fino a 60.000 €, all’installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda (rif. L. 296/06 art. 1, c. 346 e s.m.i.);
-  fino a 30.000 €, alla sostituzione impianti di climatizzazione invernale (rif. L. 296/06 art. 1, c. 347 e s.m.i.) con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;
ed agli altri interventi previsti dall’art. 1, commi da 344 a 347 della Legge 296/06 e successive modifiche ed integrazioni
 
Restano invariate le procedure per l’ottenimento delle due agevolazioni.

 

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